Convenzione
Art. 18
In vigore dal 2 mag 1963
Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che
soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.
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