Convenzione

Art. 20

In vigore dal 2 mag 1963
Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentate da uno dei due Stati, l'esenzione sarà accordata se e nella misura in cui questo reddito è imponibile nell'altro stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-20

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