Convenzione
Art. 25
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione nonché degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.
Paragrafo 2. - Le autorità fiscali dello Stato richiesto di
prestare aiuto e assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.
Paragrafo 3. - Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo
dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.
Paragrafo 4. - Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono
ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia, dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore una intimazione o titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.
Storico versioni
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