Convenzione

Art. 21

In vigore dal 2 mag 1963
Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e, sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni seguenti: 1. Nella misura in cui il patrimonio si compone: a) di immobili con i loro accessori; b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea, l'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta ai sensi degli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. 2. Nella misura, in cui il patrimonio si compone di valori immobiliari o di crediti di ogni specie, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio del proprietario di questi valori o crediti. Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari e crediti facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato. 3. Per tutte le altre specie di patrimonio, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio 4. Per l'applicazione del presente articolo, non sono considerate imposte sul patrimonio, le imposte che colpiscono separatamente taluni elementi del patrimonio come l'imposta italiana sulle obbligazioni. Altrettanto dicasi per l'imposta italiana sulle società che presenta nel suo insieme, il carattere di imposta sul reddito.
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