Convenzione
Art. 23
In vigore dal 2 mag 1963
Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e
i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-23