Convenzione

Art. 23

In vigore dal 2 mag 1963
Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-23

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