Convenzione

Art. 2

In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A. Per quanto riguarda la Francia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva); 2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali; 3) l'imposta sui profitti delle società e delle altre persone giuridiche. B. Per quanto riguarda l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei terreni; 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sui redditi agrari; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle società; 7) l'imposta sulle obbligazioni. Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale. Essa si applicherà inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio. Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorità competenti dei due Paesi si consulteranno.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-2

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