Convenzione
Art. 2
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica
sono:
A. Per quanto riguarda la Francia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa
proporzionale e sopratassa progressiva);
2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle
professioni non commerciali;
3) l'imposta sui profitti delle società e delle altre persone giuridiche.
B. Per quanto riguarda l'Italia:
1) l'imposta sui redditi dei terreni;
2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sui redditi agrari;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
6) l'imposta sulle società;
7) l'imposta sulle obbligazioni.
Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale.
Essa si applicherà inoltre, ad ogni altra imposta avente natura
analoga che sarà istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.
Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorità competenti dei due Paesi si consulteranno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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