Convenzione

Art. 1

In vigore dal 2 mag 1963
Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette (Parigi, 29 ottobre 1958). CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza sig. Alberto Rossi LONGHI, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario d'Italia, Il Presidente della Repubblica Francese: Sua Eccellenza sig. Louis JOXE, Ambasciatore di Francia segretario generale del Ministero degli affari esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche domiciliate in Francia o in Italia, nonché alle persone giuridiche francesi e italiane.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-1

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