Convenzione
Art. 1
1 / 31In vigore dal 2 mag 1963
Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette (Parigi, 29 ottobre 1958).
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della
Repubblica Francese, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza sig. Alberto Rossi LONGHI, Ambasciatore
straordinario e Plenipotenziario d'Italia,
Il Presidente della Repubblica Francese:
Sua Eccellenza sig. Louis JOXE, Ambasciatore di Francia segretario generale del Ministero degli affari esteri,
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche
domiciliate in Francia o in Italia, nonché alle persone giuridiche francesi e italiane.
Storico versioni
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