Convenzione
Art. 4
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - I redditi dei beni immobili, compresi i profitti
delle attività agricole o forestali nonché i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.
Paragrafo 2. - I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.
Storico versioni
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