Convenzione
Art. 6
In vigore dal 2 mag 1963
Quando una impresa di uno dei due Stati, che è alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti due avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilità di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le autorità competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-6