Convenzione

Art. 9

In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - Per quanto concerne i redditi considerati nell', lo Stato del domicilio conserva il diritto di tassarli in conformità alla sua legislazione generale ma la doppia imposizione che ne risulta sarà evitata nella maniera seguente: a) 1. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Italia, la Francia detrarrà dalla sua tassa proporzionale le imposte effettivamente percepite in Italia su questi interessi e redditi. 2. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Francia, l'Italia detrarrà dalla sua imposta di ricchezza mobile la tassa proporzionale effettivamente percepita in Francia su questi interessi e redditi. b) 1. Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Italia a persone fisiche o a società di persone che abbiano il domicilio in Francia, la Francia detrarrà dalla sopratassa progressiva applicabile alle dette persone o ai membri delle dette società, l'imposta complementare progressiva effettivamente percepita, in Italia su questi dividendi. 2. Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Francia a una, società o altra persona giuridica che abbia il domicilio in Italia, la Francia rinuncerà, dietro produzione di giustificazioni stabilite di comune accordo fra le autorità fiscali dei due Paesi, ai prelevamento della tassa proporzionale. c) 1. Quando il beneficiario dei redditi considerati nel paragrafo 1, c) dell' è domiciliato in Francia, l'Italia rinuncerà al prelevamento della sua imposta complementare progressiva e la Francia, se percepisce la tassa proporzionale, detrarrà da questa tassa le imposte effettivamente percepite in Italia sui detti redditi. 2. Quando il beneficiario di detti redditi è domiciliato in Italia, la Francia rinuncerà a percepire la sopratassa progressiva e l'Italia, se percepisce l'imposta di ricchezza mobile, detrarrà dal suo ammontare le imposte effettivamente percepite in Francia in rapporto ai redditi medesimi. Se la legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti subirà modificazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni a), b) e c) di cui sopra, ciascuno Stato può chiedere all'altro, per via diplomatica, che sia provvisoriamente sospesa detta applicazione. In questo caso, la sospensione della applicazione della disposizione di cui si tratta decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta e i due Stati dovranno immediatamente concertarsi per apportare a questa disposizione i necessari adattamenti. Paragrafo 2. - Per quanto concerne tutti gli altri redditi la, cui tassazione in base alle disposizioni della presente Convenzione, è riservata esclusivamente ad uno dei due Stati, non possono essere tassati nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-9

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