Convenzione
Art. 12
In vigore dal 2 mag 1963
Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonché le
pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato.
Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le
remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalità dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-12