Convenzione

Art. 15

In vigore dal 2 mag 1963
Le pensioni diverse da quelle previste nell' della presente Convenzione nonché le rendite vitalizie non sono imponibili che nello Stato in cui è domiciliato
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo