Convenzione
Art. 16
In vigore dal 2 mag 1963
Paragrafo 1. - I redditi delle professioni libere e in generale
ogni reddito, di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento è stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attività personale.
L'attività personale è considerata esercitata in uno dei due
Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.
Paragrafo 2. - Sono in particolare considerare professioni libere, ai sensi del paragrafo 1° suddetto, l'attività scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonché quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri.
Tuttavia, le regole previste all', paragrafo 1, sono
applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.
Storico versioni
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