Convenzione
Art. 17
In vigore dal 2 mag 1963
I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che
ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una Università o in un altro Istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-17