Convenzione
Art. 22
In vigore dal 2 mag 1963
Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-22