Convenzione

Art. 22

In vigore dal 2 mag 1963
Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.
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