Convenzione

Art. 27

In vigore dal 2 mag 1963
Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la Francia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte) e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo