Convenzione
Art. 30
In vigore dal 2 mag 1963
La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunciata da uno dei due Stati contraenti.
Ciascuno Stato potrà denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.
In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
1) con riguardo ai redditi considerati all' e per i
quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno più tassati alla fonte, ai redditi il cui pagamento avrà luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata;
2) con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi
prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata durante gli esercizi chiusi ne corso dell'anno stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-30