Convenzione
Art. 28
In vigore dal 2 mag 1963
Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell' della presente Convenzione.
Le condizioni e le modalità per l'estensione saranno fissate in
uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati.
In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformità, alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sarà stata estesa. La Convenzione si applicherà per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all' seguente.
Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie
disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell' metterà fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sarà stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-09;469#art-c-28