Art. 18

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 11 nov 1967
Le marche previste al precedente sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse .
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