Art. 15
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 2 ott 1962
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
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