Art. 15

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il patrimonio dell'Ente è costituito: a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente; b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
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