Art. 13

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 27 apr 1991
Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente . Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale. Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza, dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.
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