Art. 9

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.
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