Art. 7

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente , è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo