Art. 2
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 1 gen 1994
L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136
Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.
I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.
Storico versioni
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