Art. 8

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali: a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto: b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato; c) uno in rappresentanza del Ministero della sanità e da questo designato; d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. I membri eletti di cui alla precedente lettera d) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi. Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria, dei voti risultata nell'ultima, elezione seguono i membri eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio d'amministrazione. I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonchè gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente. Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci. I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, e dal segretario del Consiglio di amministrazione. Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo