Art. 14

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.
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