Art. 17

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso. Le esattorie comunali provvedono ai versamento delle rate dell'Ente tramite le ricevitorie provinciali. I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli albi professionali. Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
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