Art. 20

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono: a) la pensione di vecchiaia; b) la pensione di invalidità; c) la pensione ai superstiti; d) l'assistenza sanitaria per grave malattia ed infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci. L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio. La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione. Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto. Nel caso di assistenza per grave malattia ed infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente.
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