Art. 25

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento della anzianità minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia. Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni. L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda. Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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