Art. 23
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 30 lug 1987
La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall':
70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o più superstiti.
Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.
Perdono il diritto a pensione:
1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;
2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;
3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.
Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.
Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.
Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
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