Art. 23 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 23

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 30 lug 1987
La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall': 70 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 90 per cento per tre superstiti; 100 per cento per quattro o più superstiti. Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali. Perdono il diritto a pensione: 1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto; 2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età; 3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età. Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti. Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
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