Art. 22

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 22 giu 2000
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità. L'assicurato che al compimento del 650 anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo . I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato. La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma. Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità. La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico. L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione. La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che ritenti di sottoporsi ai controlli suddetti. Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma. I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato. La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.
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