Art. 26
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 2 ott 1962
Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.
Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:
a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.
Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357#art-26