Art. 26 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 26

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi. Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione: a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni; b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni; c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni; d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni. Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età.
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