Art. 30

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI FANFANI- JERVOLINO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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