Art. 30
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 2 ott 1962
La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 agosto 1962
SEGNI
FANFANI- JERVOLINO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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