Art. 21
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 2 ott 1962
La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed è riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.
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