Art. 7
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
L'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni contenute negli , primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Le violazioni delle disposizioni contenute nell', secondo e terzo comma, e nell' sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000".
Storico versioni
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