Art. 11
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;586#art-11