Art. 8

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-bis: "Le pene stabilite dagli , e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale".
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