Art. 4

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente: "È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell', nonchè dei risi ibridi o derivanti da risoni imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tuttavia è vietato porre in vendita, vendere o comunque immettere al consumo, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso. È consentita la vendita di varietà di riso avente una percentuale di grane striate rosse superiori ai limiti delle tolleranze stabilite ai sensi dell', purchè alle indicazioni obbligatorie e con gli stessi caratteri sia aggiunto il termine "Ostigliato".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;586#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo