Art. 2
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:
"È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:
a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varietà del gruppo "Superfino", "Fino", "Semifino" o varietà non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purchè vendute con la sola indicazione di "Riso comune sottotipo", ovvero "Riso originario sottotipo", da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;
b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;
c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento.
Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di "Risetto", che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.
Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura "non atto all'alimentazione umana" sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.
Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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