Art. 1
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:
"Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:
a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
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