Art. 1

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente: "Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune o originario; b) semifino; c) fino; d) superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
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