Art. 6
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:
"Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni" .
Storico versioni
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