Art. 9

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 14-ter: "Le disposizioni di cui agli , e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".
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