Art. 12

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
Dall'entrata in vigore della presente legge è consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì 5 giugno 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO - RUMOR - JERVOLINO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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