Art. 10
LEGGE 5 giugno 1962, n. 586
In vigore dal 18 lug 1962
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 16-bis:
"Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione.
In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".
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