Art. 10

LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

In vigore dal 18 lug 1962
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente articolo 16-bis: "Per le contravvenzioni previste dalla presente legge è ammessa l'oblazione. In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-05;586#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo