Art. 16

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Per gli alloggi costruiti ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
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