Art. 14

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente: "Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonchè gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.- Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi. Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio".
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