Art. 17

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Resta ferma la validità dei bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in deroga alle quote di riserva ivi previste, nonchè delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi. Gli Enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di riserva.
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